Causa di servizio
In materia di causa di servizio, attraverso lo Studio Guerra il Siulp offre in esclusiva ai propri iscritti:
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valutazione gratuita, legale e medico legale, del fondamento della domanda per il riconoscimento della causa di servizio anche ai fini dell'equo indennizzo;
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assistenza legale nella fase amministrativa;
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valutazione gratuita, legale e medico legale, del fondamento del ricorso contro il provvedimento negativo di riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo;
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assistenza legale nella fase giudiziale dinanzi alle competenti Sedi Giurisdizionali;
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compenso professionale convenzionato.
Inidoneità al servizio
In materia di inidoneità al servizio (con o senza transito ai ruoli civili), attraverso lo Studio Guerra il Siulp offre in esclusiva ai propri iscritti:
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valutazione legale e medico legale delle infermità oggetto di accertamento della idoneità al servizio, per la scelta strategica delle azioni da promuovere secondo gli obiettivi che intende raggiungere l'interessato;
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assistenza legale nel relativo procedimento amministrativo;
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assistenza nella fase giudiziale contro il provvedimento amministrativo;
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assistenza amministrativa e giurisdizionale contro il provvedimento di transito;
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compenso professionale convenzionato.
Vittime del Dovere
In materia di vittime del dovere attraverso lo Studio Guerra il Siulp offre in esclusiva ai propri iscritti:
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valutazione gratuita per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge richieste per il diritto ai benefici previsti a favore delle vittime del dovere;
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assistenza nel relativo procedimento amministrativo;
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assistenza nella fase giudiziale contro il relativo provvedimento negativo;
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compenso professionale convenzionato.
Pensione privilegiata
Attraverso lo Studio Guerra, il Siulp offre in esclusiva ai propri iscritti appoggio in materia di pensione privilegiata per il personale cessato dal servizio e/o i superstiti.
L'assistenza interessa:
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il personale collocato in congedo senza diritto a pensione o con pensione ordinaria che possa ancora chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni riferibili al servizio stesso e la conseguente pensione privilegiata;
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il personale collocato in congedo senza diritto a pensione o con pensione ordinaria, al quale sia stata negata la pensione privilegiata per non dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni o per non ascrivibilità delle stesse;
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il personale cessato per inidoneità dal ruolo della Polizia Penitenziaria, già transitato o che debba transitare ai ruoli civili della stessa amministrazione o di altre amministrazioni, ai fini della concessione delle pensione privilegiata per il servizio prestato nella Polizia Penitenziaria;
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il personale deceduto in servizio, ai fini della pensione indiretta privilegiata ai superstiti e di ogni altro beneficio previsto a favore degli stessi;
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il personale già titolare di pensione privilegiata deceduto a causa delle medesime infermità pensionate, ai fini dei conseguenti diritti spettanti ai superstiti.
L'assistenza comprende:
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esame gratuito, legale e medico legale, del fondamento della domanda per la concessione della pensione privilegiata anche per i transitati al ruolo civile;
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valutazione gratuita, legale e medico legale, del fondamento del ricorso contro il provvedimento negativo della pensione privilegiata;
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valutazione gratuita, legale e medico legale, delle pensioni indirette e di riversibilità ai fini del trattamento privilegiato e dell' importo pensionistico liquidato;
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assistenza nella relativa fase amministrativa;
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assistenza nella fase giudiziale contro il provvedimento pensionistico negativo;
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compenso professionale convenzionato.
Assegni Accessori
Attraverso lo Studio Guerra il Siulp offre in esclusiva ai propri iscritti assistenza in materia di assegniaccessori non corrisposti o erroneamente corrisposti sulle pensioni dirette e di riversibilità.
Si fa riferimento, segnatamente, all'indennità integrativa speciale (di attuali € 705,96):
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sospesa sulle pensioni ordinarie e/o privilegiate percepite dal personale della Polizia Penitenziaria da data anteriore al 01.01.1995 nel periodo della contestuale prestazione lavorativa alle dipendenze di terzi, pubblici o privati;
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soppressa sulle stesse pensioni in ipotesi di fruizione di altra pensione pubblica anch'essa anteriore al 01.01.1995;
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soppressa sulle pensioni di riversibilità nelle stesse ipotesi di cui sopra;
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erroneamente determinata quando addirittura neanche conglobata nelle pensioni di riversibilità sorte e liquidate dopo la L. 335 dell'8.8.1995;
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erroneamente congelata sulle pensioni di riversibilità anteriori al 01.01.1995.